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Disciplina dell'attività delle Agenzie di Viaggi e Turismo (Legge Regionale n. 13 del 06 agosto 2007)

Assicurati che l'Agenzia di Viaggi abbia i requisiti prescritti dalla Legge Regionale:


CAPO IV

Agenzie di viaggi e turismo
ed altri organismi
operanti nel settore

 

SEZIONE I
AGENZIE DI VIAGGI
E TURISMO


Art. 32
(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo.
Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)


1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio “CCV”, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate ai sensi della presente legge, e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR.

4. Con i regolamenti di cui all’articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:
a) i criteri e le modalità per l’apertura delle filiali gestite da soggetti aventi gli stessi requisiti previsti per l’agenzia principale;
b) i criteri per la redazione dei programmi dei viaggi;
c) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo;
d) idonea distinzione tra l’attività di organizzazione e quella di intermediazione da specificare al momento del rilascio delle autorizzazioni.



Art. 33
(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)


1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché dal d.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo.

2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l’autorizzazione all’esercizio dell’ attività. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile o polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell’applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adempiervi da parte della provincia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, viene effettuato dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.



Art. 34
(Condizioni per l’apertura delle agenzie di viaggi
e turismo e per l’esercizio delle attività)


1. L’apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l’esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante che ne abbiano fatto richiesta. L’autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2.

2. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee nell’area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.

4. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l’autorizzazione all’esercizio delle attività sia nei locali ad essa preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce.

5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto turistico.


Art. 35
(Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti
nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)


1. La provincia rilascia l’autorizzazione all’apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) l’attività autorizzata;
d) il direttore tecnico;
e) l’ubicazione dei locali di esercizio.

2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione.

3. Sono ammessi mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia dovuti a subentri nell’impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.

4. Per il rilascio dell’autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990).

5. Le province comunicano all’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.



Art. 36
(Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)


1. La provincia dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:
a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.

2. La provincia dichiara la decadenza dell’autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l’agenzia non provveda all’eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l’ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell’autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell’articolo 33.


SEZIONE III
VIGILANZA, CONTROLLO E
SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 41
(Vigilanza e controllo)


1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera n).



Art. 42
(Sanzioni amministrative pecuniarie)


1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, tenuto conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere.

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro.

4. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione di cui all’articolo 35 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

5 La tardiva comunicazione dei mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 35, comma 2 comporta il pagamento di una somma da 250 a 500 euro.

6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritti nell’elenco regionale sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.

7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui agli articoli 39 e 40 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.

8. Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all’articolo 39 comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

9. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II, della l.r. 14/1999. Come previsto dall’articolo 208 della l.r. 14/1999, in attesa dell’adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 194, comma 4, della l.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, limitatamente alle sanzioni di competenza regionale di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

















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